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STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE
MARIA LIONZA
Art. 1 – Definizione, principi, sede e durata
E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 e segg. del Codice Civile, l’associazione culturale e ricreativa, denominata Maria Lionza, con sede in Via Liguri Magelli 11/b, San Piero a Sieve (Firenze). L’associazione è un luogo di vita associativa, culturale, ricreativa, autonoma, pluralista, apartitica, aconfessionale, pacifista a carattere volontario e democratico. E’ senza fini di lucro ed aderisce, attraverso il comitato territoriale di appartenenza, all’ARCI, Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della legge 383/2000 (e della L.R: 34/2002) , di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.
L’associazione si connota con caratteri distintivi di:
L’Associazione Maria Lionza ha una durata illimitata.
Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede in qualsiasi luogo del territorio nazionale, senza la necessità di modifiche statutarie.
I principi generali ai quali s'ispira e si uniforma la vita dell’Associazione sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i Soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
Art. 2 – Scopi e finalità
L’Associazione nasce come incontro di persone che di comune accordo hanno il fine di promuovere attività culturali, artistiche, formative, ricreative, sportive, turistiche ed assistenziali, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell’intera comunità, ed a una più completa formazione umana, civile e sociale, per un accresciuto benessere psicofisico e spirituale. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, formative e ricreative in cui si favorisce la crescita della conoscenza di se stessi, della libertà e della creatività individuale e collettiva, della solidarietà e della pace, della armonia fra uomo e natura e tutti gli esseri senzienti, sono potenziali settori di intervento dell’Associazione. L’Associazione si ripromette di realizzare attività culturali e di promozione sociale, sempre ai sensi della L. 383 del 2000 con particolare riferimento a queste finalità:
Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente alla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.
Tutti i Soci godono degli stessi diritti ed obblighi.
Può essere accolta anche l’iscrizione di persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione della istituzione interessata.
L’iscrizione comporta l’accettazione delle finalità e delle norme del presente statuto, l’adozione della tessera sociale, il versamento della quota associativa annuale, l’impegno a rispettare le decisioni democraticamente assunte.
I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e non godono del diritto di voto in assemblea.
Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci
Gli aspiranti Soci devono presentare domanda verbale o scritta (viene considerata forma scritta anche la compilazione dell’apposito modulo presente nel sito web dell’Associazione) al Consiglio Direttivo, o ad uno o più consiglieri dal Consiglio delegati o invitandola via posta o Internet, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, dichiarando di accettare e di attenersi allo statuto ed alla deliberazione degli organi sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più membri da esso delegati, esaminare ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione, iscrivendo il nuovo socio nel libro dei soci ( che può essere on line sul sito web dell’ ARCI o dell’associazione stessa) entro 60 giorni dall’accettazione.
La domanda di ammissione a Socio, accettata, da diritto a ricevere la tessera sociale. Il diniego di ammissione a socio deve essere comunicato all’interessato, nulla ricevendo entro 60 giorni, il silenzio vale come assenso.
L’aspirante Socio che si veda rifiutata la domanda potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla prima convocazione.
Lo status di socio una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. E’ in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il mancato rinnovo della tessera sociale che comporta la automatica decadenza del socio ed il divieto di frequentare i locali dove si svolgano le attività dell’associazione.
Art. 6 – Quota di adesione
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente tramite il pagamento della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo cura l’aggiornamento del registro dei Soci, che può essere sul web, e che gli stessi abbiano versato la quota associativa entro l’anno sociale.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
Le quote sociali rappresentano un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell’associazione e non costituiscono quindi titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. Sono intrasmissibili e non sono rimborsabili, né rivalutabili.
Art. 7 – Diritti e Doveri dei Soci
I soci hanno diritto:
Il diritto di voto è esercitabile in assemblea quando il Socio abbia regolarmente versato la quota associativa per l'anno in corso.
Art. 8 – Decadenza della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per:
L’ Associazione nell’Assemblea dei Soci ha il suo organo sovrano ed è composta da tutti gli aderenti che abbiano compiuto i 18 anni e siano in regola col tesseramento. Ogni socio ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo. I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio , mediante delega scritta ma ciascun Socio può essere portatore al massimo di due deleghe.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto che dovrà specificare la data, l’ora e il luogo ( nella sede o altrove) di prima e seconda convocazione con l’ordine del giorno, da affiggersi nei locali dell’Associazione o da pubblicare sulla pagina web dell’associazione o da spedire tramite email almeno 15 giorni prima della convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione che sceglie un Segretario che può essere lo stesso segretario del Consiglio Direttivo; le delibere adottate dovranno essere riportate su un archivio apposito di verbali a cura del Segretario, il quale sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.
L’Assemblea ha il compito di:
L’assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati mediante delega. La seconda convocazione deve avvenire almeno a distanza di 24 ore dalla prima convocazione. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza semplice dei soci intervenuti o rappresentati mediante delega.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
Le modifiche da apportare allo Statuto in Assemblea possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci con diritto di voto. Anche per apportare le modifiche allo statuto resesi necessarie per adeguarlo a nuove normative, è sufficiente la maggioranza dei soci intervenuti in prima o seconda convocazione.
In prima e seconda convocazione l’Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, delibera secondo le modalità e le norme del successivo art. 23.
All’assemblea possono partecipare i soci minorenni ma senza diritto di voto.
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Sede Associazione Arci Maria Lionza
Via Liguri Magelli 11/B
San Piero a Sieve (Firenze)
C.F. 90030040480
cell. 3939431706 email: [email protected]
Attività riservate ai soci Arci e a soci di associazioni appartenenti alla Federazione Arci (Uisp, Lega Ambiente, Slow Food, Movimento Consumatori, ecc.)
MARIA LIONZA
Art. 1 – Definizione, principi, sede e durata
E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 e segg. del Codice Civile, l’associazione culturale e ricreativa, denominata Maria Lionza, con sede in Via Liguri Magelli 11/b, San Piero a Sieve (Firenze). L’associazione è un luogo di vita associativa, culturale, ricreativa, autonoma, pluralista, apartitica, aconfessionale, pacifista a carattere volontario e democratico. E’ senza fini di lucro ed aderisce, attraverso il comitato territoriale di appartenenza, all’ARCI, Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della legge 383/2000 (e della L.R: 34/2002) , di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.
L’associazione si connota con caratteri distintivi di:
- associazione
culturale;
- associazione
di promozione Sociale;
- associazione
di formazione extra scolastica della persona.
- Associazione
di promozione dell’equilibrio psicofisico della persona.
L’Associazione Maria Lionza ha una durata illimitata.
Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede in qualsiasi luogo del territorio nazionale, senza la necessità di modifiche statutarie.
I principi generali ai quali s'ispira e si uniforma la vita dell’Associazione sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i Soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
Art. 2 – Scopi e finalità
L’Associazione nasce come incontro di persone che di comune accordo hanno il fine di promuovere attività culturali, artistiche, formative, ricreative, sportive, turistiche ed assistenziali, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell’intera comunità, ed a una più completa formazione umana, civile e sociale, per un accresciuto benessere psicofisico e spirituale. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, formative e ricreative in cui si favorisce la crescita della conoscenza di se stessi, della libertà e della creatività individuale e collettiva, della solidarietà e della pace, della armonia fra uomo e natura e tutti gli esseri senzienti, sono potenziali settori di intervento dell’Associazione. L’Associazione si ripromette di realizzare attività culturali e di promozione sociale, sempre ai sensi della L. 383 del 2000 con particolare riferimento a queste finalità:
- promuovere
lo studio, la conoscenza, le pratiche del movimento culturale e
spirituale dedicato a Maria Lionza, che ha il suo centro nella
Montagna di Sorte, parco nazionale del Venezuela, che è ispirato a
valori di pace, di amore, di democrazia, di eguaglianza di diritti e
di solidarietà sociale;
- promuovere
modelli di sviluppo e stili di vita, di produzione e consumo
ecologicamente compatibili al fine di tutelare i consumatori,
utilizzare in modo corretto le risorse naturali ed umane, conservare
un equilibrato rapporto tra gli esseri umani, gli altri esseri
viventi e la natura, e preservando la vita delle generazioni future;
- promuovere
ed organizzare ogni forma di incontri, approfondimenti, studi,
convegni, corsi, seminari, conferenze, mostre, viaggi, soggiorni,
indirizzati al benessere biofisico, psicologico e spirituale ed in
generale al benessere dei Soci e dei cittadini ed in particolare dei
soggetti in condizioni di disagio sociale. Per le persone
svantaggiate potranno essere avviati dei progetti di solidarietà
mediante il sostegno, anche domiciliare, alle famiglie;
- promuoverà
ricerche, seminari, incontri, viaggi autogestiti dai soci su temi
riguardanti la psicologia, la psicogenealogia , gli stati non
ordinari di coscienza
e le tecniche meditative;
- costituire
e gestire centri, scuole di formazione, Libere Università,
consultori indirizzati allo studio e alla pratica della naturopatia,
della medicina olistica, della psicoterapia, del counseling, del
couching, della mindfullness, e delle discipline energetiche;
- operare
per la tutela e la valorizzazione dei luoghi sacri, della natura e
dell’ambiente, delle risorse naturali, delle specie animali e
vegetali,del patrimonio storico, artistico e culturale, del
territorio e del paesaggio promuovendo la bioedilizia e quelle
discipline che considerino il rispetto degli aspetti energetici del
pianeta;
- contribuire
alla socializzazione, allo sviluppo culturale, civile ed artistico
dei cittadini e alla diffusione della democrazia e della solidarietà
nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle
libertà civili individuali e collettive;
- impegnarsi
per la conservazione ed il sostentamento delle culture dei popoli
nativi e delle minoranze nel mondo, appoggiando anche quegli
organismi che difendono i diritti ed il patrimonio delle nazioni
indigene, studiarne le forme religiose e di medicina popolare,
- operare
per la cooperazione fra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e
barriere di ogni tipo, per la pace;
Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente alla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.
Tutti i Soci godono degli stessi diritti ed obblighi.
Può essere accolta anche l’iscrizione di persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione della istituzione interessata.
L’iscrizione comporta l’accettazione delle finalità e delle norme del presente statuto, l’adozione della tessera sociale, il versamento della quota associativa annuale, l’impegno a rispettare le decisioni democraticamente assunte.
I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e non godono del diritto di voto in assemblea.
Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci
Gli aspiranti Soci devono presentare domanda verbale o scritta (viene considerata forma scritta anche la compilazione dell’apposito modulo presente nel sito web dell’Associazione) al Consiglio Direttivo, o ad uno o più consiglieri dal Consiglio delegati o invitandola via posta o Internet, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, dichiarando di accettare e di attenersi allo statuto ed alla deliberazione degli organi sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più membri da esso delegati, esaminare ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione, iscrivendo il nuovo socio nel libro dei soci ( che può essere on line sul sito web dell’ ARCI o dell’associazione stessa) entro 60 giorni dall’accettazione.
La domanda di ammissione a Socio, accettata, da diritto a ricevere la tessera sociale. Il diniego di ammissione a socio deve essere comunicato all’interessato, nulla ricevendo entro 60 giorni, il silenzio vale come assenso.
L’aspirante Socio che si veda rifiutata la domanda potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla prima convocazione.
Lo status di socio una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. E’ in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il mancato rinnovo della tessera sociale che comporta la automatica decadenza del socio ed il divieto di frequentare i locali dove si svolgano le attività dell’associazione.
Art. 6 – Quota di adesione
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente tramite il pagamento della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo cura l’aggiornamento del registro dei Soci, che può essere sul web, e che gli stessi abbiano versato la quota associativa entro l’anno sociale.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
Le quote sociali rappresentano un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell’associazione e non costituiscono quindi titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. Sono intrasmissibili e non sono rimborsabili, né rivalutabili.
Art. 7 – Diritti e Doveri dei Soci
I soci hanno diritto:
- a
partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse
dall’Associazione, a riunirsi in assemblea con diritto di parola,
di voto e di elettorato sulle questioni riguardanti l’Associazione
- ad
eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti; nel caso
di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche
associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o
mandatari;
- a
discutere ed approvare i rendiconti di bilancio
- alla
visione degli atti e dei registri dell’associazione
- i
soci di altri circoli ARCI o di associazioni federate all’ ARCI,
purchè in possesso della tessera associativa, hanno diritto di
frequentare le iniziative promosse dall’Associazione, attenendosi
alle delibere, condizioni e quote di partecipazione ove previste; in
particolari occasioni il Consiglio Direttivo potrà decidere di
consentire la partecipazione alle attività ai soli soci
dell'Associazione Maria
Lionza.
Il diritto di voto è esercitabile in assemblea quando il Socio abbia regolarmente versato la quota associativa per l'anno in corso.
Art. 8 – Decadenza della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per:
- decesso;
- dimissioni
che devono essere presentate al Consiglio Direttivo;
- mancato
rinnovo della tessera e pagamento della quota sociale annuale;
- espulsione
o radiazione;
L’ Associazione nell’Assemblea dei Soci ha il suo organo sovrano ed è composta da tutti gli aderenti che abbiano compiuto i 18 anni e siano in regola col tesseramento. Ogni socio ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo. I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio , mediante delega scritta ma ciascun Socio può essere portatore al massimo di due deleghe.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto che dovrà specificare la data, l’ora e il luogo ( nella sede o altrove) di prima e seconda convocazione con l’ordine del giorno, da affiggersi nei locali dell’Associazione o da pubblicare sulla pagina web dell’associazione o da spedire tramite email almeno 15 giorni prima della convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione che sceglie un Segretario che può essere lo stesso segretario del Consiglio Direttivo; le delibere adottate dovranno essere riportate su un archivio apposito di verbali a cura del Segretario, il quale sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.
L’Assemblea ha il compito di:
- discutere
ed approvare gli indirizzi ed il programma generale per l’anno
sociale
- discutere
ed approvare le proposte di modifica dello statuto
- discutere
ed approvare i rendiconti economici e finanziari annuali e loro
eventuali variazioni
- stabilire
il numero dei componenti del Consiglio Direttivo
- eleggere
il Consiglio Direttivo ed eventualmente il Collegio Sindacale
- deliberare
la liquidazione e lo scioglimento dell’Associazione
- ratificare
l’esclusione dei soci e deliberare sui ricorsi presentati dai soci
espulsi
L’assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati mediante delega. La seconda convocazione deve avvenire almeno a distanza di 24 ore dalla prima convocazione. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza semplice dei soci intervenuti o rappresentati mediante delega.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
Le modifiche da apportare allo Statuto in Assemblea possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci con diritto di voto. Anche per apportare le modifiche allo statuto resesi necessarie per adeguarlo a nuove normative, è sufficiente la maggioranza dei soci intervenuti in prima o seconda convocazione.
In prima e seconda convocazione l’Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, delibera secondo le modalità e le norme del successivo art. 23.
All’assemblea possono partecipare i soci minorenni ma senza diritto di voto.
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Sede Associazione Arci Maria Lionza
Via Liguri Magelli 11/B
San Piero a Sieve (Firenze)
C.F. 90030040480
cell. 3939431706 email: [email protected]
Attività riservate ai soci Arci e a soci di associazioni appartenenti alla Federazione Arci (Uisp, Lega Ambiente, Slow Food, Movimento Consumatori, ecc.)